(art. 79 LInFi)
1 Il repertorio di dati sulle negoziazioni mette a disposizione di privati un modulo per le loro domande in cui richiede le seguenti informazioni:
2 I dati trasmessi non devono permettere di identificare le parti contrattuali.
(Art. 79 FinMIA)
1 The trade repository shall provide private individuals with a form for their enquiries in which the following information is required:
2 It should not be possible to draw conclusions with respect to another contracting party on the basis of the data transferred.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.