(art. 77 e 78 LInFi)
1 L’accesso alle autorità è accordato in conformità alle procedure di comunicazione, alle norme sullo scambio di dati e ai dati di riferimento di uso comune a livello internazionale.
2 Le autorità devono garantire attraverso misure adeguate che ai dati abbiano accesso unicamente i collaboratori che ne necessitano direttamente per l’adempimento della loro attività.
3 Il repertorio di dati sulle negoziazioni mette a disposizione delle autorità un modulo per le loro domande in cui richiede le seguenti informazioni:
4 Il repertorio di dati sulle negoziazioni esige inoltre dalle autorità estere la conferma dell’esistenza di un accordo di collaborazione tra le autorità estere e svizzere di cui all’articolo 78 capoverso 1 LInFi.
5 Registra le informazioni relative all’accesso ai dati.
(Art. 77 and 78 FinMIA)
1 The access of authorities shall be structured in line with the communication protocols, data exchange standards and reference data that are commonplace at the international level.
2 The authorities must take suitable measures to ensure that only the employees who directly require the data for exercising their activities gain access to the data.
3 The trade repository shall provide the authorities with a form for their enquiries in which the following information is required:
4 From foreign authorities, it shall additionally request confirmation that an agreement is in place between the foreign and Swiss authorities in accordance with Article 78 paragraph 1 FinMIA.
5 The trade repository shall keep a record of information on data access.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.