(art. 29 cpv. 2 e 3 lett. b LInFi)
1 La sede di negoziazione pubblica le informazioni sulla trasparenza post-negoziazione relative alle transazioni effettuate al suo interno conformemente ai suoi regolamenti.
2 Le informazioni post-negoziazione relative a transazioni effettuate in una sede di negoziazione al di fuori del normale orario di negoziazione devono essere pubblicate prima dell’inizio della giornata di negoziazione successiva nella sede di negoziazione in cui l’operazione è stata effettuata.
3 Il capoverso 1 si applica anche alle transazioni effettuate al di fuori della sede di negoziazione, purché queste siano state effettuate durante una giornata di negoziazione sul mercato più importante per i valori mobiliari in questione o durante il normale orario di negoziazione della sede di negoziazione. In caso contrario le informazioni devono essere pubblicate immediatamente prima dell’inizio del normale orario di negoziazione della sede di negoziazione o al più tardi prima dell’inizio della giornata di negoziazione successiva sul mercato più importante per questi valori mobiliari.
4 La sede di negoziazione può prevedere nei propri regolamenti una pubblicazione successiva per:
(Art. 29 paras. 2 and 3 lit. b FinMIA)
1 The trading venue shall publish the information on post-trade transparency with respect to transactions executed via the trading venue in accordance with its regulations.
2 Post-trade information with respect to transactions that were carried out on the trading venue outside of normal business hours are to be published by the trading venue prior to the start of trading on the trading day following execution of the transaction in question.
3 Paragraph 1 also applies to transactions that were conducted outside of the trading venue insofar as they were carried out during the course of the trading day on the most important market for the securities in question or during the normal trading hours of the trading venue. Otherwise, the information is to be published immediately prior to the beginning of the ordinary trading hours of the trading venue, or at the latest prior to the start of the next trading day on the most important market for these securities.
4 The trading venue may make provision for later publication in its regulations in the case of:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.