(art. 29 cpv. 1 e 3 lett. b LInFi)
1 La sede di negoziazione pubblica in modo continuo durante il normale orario di negoziazione le informazioni sulla trasparenza pre-negoziazione comunicate tramite i suoi sistemi di negoziazione e riguardanti le azioni.
2 Per ogni azione devono essere pubblicati i cinque migliori corsi di acquisto e di vendita e il volume degli ordini.
3 I capoversi 1 e 2 si applicano anche alle dichiarazioni vincolanti di interesse alla negoziazione.
4 La sede di negoziazione può prevedere nei propri regolamenti deroghe per:
(Art. 29 paras. 1 and 3 lit. b FinMIA)
1 The trading venue shall publish the information communicated via its trading facilities on pre-trade transparency for shares throughout normal trading hours.
2 For each share, the five best bid and offer prices as well as the volume of orders are to be published.
3 Paragraphs 1 and 2 also apply for actionable indications of interest.
4 The trading venue may make provision for exceptions in its regulations for:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.