(art. 110 LInFi)
1 È possibile rinunciare a uno scambio di margini iniziali e di variazione se:
2 È possibile rinunciare a uno scambio di margini iniziali se questi devono essere versati per la componente valutaria dei derivati su valute per i quali, a una data prestabilita e secondo un metodo predefinito, il valore nominale e gli interessi in una valuta sono scambiati contro il valore nominale e gli interessi in un’altra valuta.
3 Se una delle controparti di un’operazione in derivati è un emittente di un titolo di credito coperto o un soggetto giuridico di un aggregato di copertura per i titoli di credito coperti, alle condizioni di cui all’articolo 86 capoverso 3 tale controparte può convenire con la sua controparte:
30 Introdotto dal n. I dell’O del 5 lug. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3715).
(Art. 110 FinMIA)
1 The exchange of initial margins and variation margins may be waived if:
2 The exchange of initial margins may be waived if such margins would have to be provided for the currency components of currency derivatives where the nominal amount and interest in one currency are exchanged against the nominal amount and interest in another currency at a predefined time and according to a predefined method.
3 If one of the counterparties to a derivatives transaction is a covered bond issuer or a legal entity of a cover pool for covered bonds, that counterparty may, subject to the conditions set out in Article 86 paragraph 3, agree with its counterparty that:
30 Inserted by No I of the O of 5 July 2017, in force since 1 Aug. 2017 (AS 2017 3715).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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