(art. 110 LInFi)
1 Nel caso in cui le controparti debbano scambiarsi garanzie, lo scambio avviene sotto forma di:
2 Sono tenute a versare un margine iniziale soltanto le controparti la cui media aggregata della posizione lorda a fine mese dei derivati OTC che non sono compensati per il tramite di una controparte centrale, compresi i derivati secondo l’articolo 107 capoverso 2 lettera b LInFi, a livello di gruppo finanziario o assicurativo o di gruppo supera per i mesi di marzo, aprile e maggio di un anno gli 8 miliardi di franchi; le operazioni infragruppo non sono prese in considerazione più di una volta per ogni società del gruppo.
3 L’obbligo di cui al capoverso 2 sussiste di volta in volta durante l’intero anno civile successivo.
29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 lug. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3715).
(Art. 110 FinMIA)
1 If counterparties have to exchange collateral, this shall take the form of:
2 The duty to supply an initial margin applies only to counterparties whose aggregated month-end average gross position of OTC derivatives not cleared through a central counterparty, including derivatives in accordance with Article 107 paragraph 2 letter b of the FinMIA, is greater than CHF 8 billion at group or financial or insurance group level for the months of March, April and May of the year; in this regard, intra-group transactions are not counted several times from the viewpoint of each group company.
3 The duty under paragraph 2 always applies for the entirety of the subsequent calendar year.
29 Amended by No I of the O of 5 July 2017, in force since 1 Aug. 2017 (AS 2017 3715).
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