Ai fini dell’esecuzione dell’articolo 9 capoversi 3 e 5, la FINMA può sospendere il diritto di voto vincolato ad azioni o quote detenute da persone con una partecipazione qualificata.
FINMA may suspend the voting rights attached to shares or units held by qualified participants in order to enforce Article 9 paragraphs 3 and 5.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.