1 Prima della pubblicazione, l’offerente deve sottoporre l’offerta alla verifica di una società di audit abilitata dall’Autorità federale di sorveglianza dei revisori conformemente all’articolo 9a capoverso 1 LSR62 oppure alla verifica di una società di intermediazione mobiliare.
2 L’organo di verifica controlla se l’offerta è conforme alla legge e alle disposizioni di esecuzione.
1 The offeror shall, prior to publication, submit the offer to an audit firm licensed by the Federal Audit Oversight Authority in accordance with Article 9a paragraph 1 AOA60 or to a securities firm for review.
2 The reviewing entity shall check whether the offer is in compliance with the law and the implementing provisions.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.