1 L’offerente deve pubblicare l’offerta in un prospetto che deve contenere informazioni veritiere e complete.
2 Deve trattare in modo paritario i detentori di titoli di partecipazione della medesima categoria.
3 Gli obblighi dell’offerente si estendono a tutte le persone che agiscono d’intesa con lui.
1 The offeror must publish the offer in a prospectus containing true and complete information.
2 The offeror must treat all holders of equity securities of the same class equally.
3 The offeror's duties shall apply for all who act in concert with it.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.