1 L’intermediario finanziario è tenuto a identificare l’oggetto e lo scopo della relazione d’affari auspicata dalla controparte. L’entità delle informazioni da raccogliere, il livello gerarchico al quale decidere di avviare o proseguire una relazione d’affari e la periodicità dei controlli dipendono dal rischio rappresentato dalla controparte.
2 L’intermediario finanziario deve chiarire le circostanze e lo scopo di una transazione o di una relazione d’affari se:
3 Le relazioni d’affari con persone politicamente esposte all’estero nonché con persone a esse legate di cui all’articolo 2a capoverso 2 sono considerate in ogni caso relazioni d’affari comportanti un rischio elevato.
4 Le relazioni d’affari con persone politicamente esposte in Svizzera o con persone politicamente esposte di organizzazioni internazionali, nonché con persone a esse legate di cui all’articolo 2a capoverso 2 sono considerate, in presenza di uno o più altri criteri di rischio, relazioni d’affari comportanti un rischio elevato.
38 Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).
39 Nuovo testo giusta l’all. n. II 6 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 360; FF 2018 5439).
41 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).
1 The financial intermediary is required to ascertain the nature and purpose of the business relationship wanted by the customer. The extent of the information that must be obtained, the hierarchical level at which the decision to enter into or continue a business relationship must be taken and the regularity of checks are determined by the risk represented by the customer.
2 The financial intermediary must clarify the economic background and the purpose of a transaction or of a business relationship if:
3 Business relationships with foreign politically exposed persons and their family members or close associates in terms of Article 2a paragraph 2 are deemed in every case to be business relationships with a higher risk.
38 Amended by No I 7 of the FA of 12 Dec. 2014 on the Implementation of the 2012 revision of the Recommendations of the Financial Action Task Force, in force since 1 Jan. 2016 (AS 2015 1389; BBl 2014 605).
39 Amended by Annex No II 6 of the FedD of 25 Sept. 2020 on the Approval and Implementation of the Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism and its Additional Protocol and the Strengthening of Criminal Justice Instruments for combating Terrorism and Organised Crime, in force since 1 July 2021 (AS 2021 360; BBl 2018 6427).
41 Amended by No I of the FA of 19 March 2021, in force since 1 Jan. 2023 (AS 2021 656; 2022 551; BBl 2019 5451).
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