1 L’Ufficio di comunicazione può trasmettere a un ufficio di comunicazione estero i dati personali e le altre informazioni di cui è in possesso o che è autorizzato a raccogliere conformemente alla presente legge, se l’ufficio di comunicazione estero:
2 L’Ufficio di comunicazione è autorizzato a trasmettere segnatamente le informazioni seguenti:
3 L’Ufficio di comunicazione trasmette le informazioni sotto forma di rapporto.
4 L’Ufficio di comunicazione può autorizzare l’ufficio di comunicazione estero a trasmettere le informazioni a un’altra autorità, se quest’ultima garantisce che:
5 Se la richiesta di trasmissione a un’altra autorità estera riguarda un caso che in Svizzera è oggetto di un procedimento penale, l’Ufficio di comunicazione chiede dapprima l’autorizzazione del pubblico ministero responsabile del procedimento.
6 L’Ufficio di comunicazione può disciplinare in modo più particolareggiato con gli uffici di comunicazione esteri le modalità di collaborazione.
185 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU 2013 3493; FF 2012 6199).
186 Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).
A request for information from a foreign reporting office shall not be granted if:
187 Amended by No I of the FA of 21 June 2013, in force since 1 Nov. 2013 (AS 2013 3493; BBl 2012 6941).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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