Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD)

955.0 Federal Act of 10 October 1997 on Combating Money Laundering and Terrorist Financing in the Financial Sector (Anti-Money Laundering Act, AMLA)

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Art. 30 Collaborazione con uffici di comunicazione esteri

1 L’Ufficio di comunicazione può trasmettere a un ufficio di comunicazione estero i dati personali e le altre informazioni di cui è in possesso o che è autorizzato a raccogliere conformemente alla presente legge, se l’ufficio di comunicazione estero:

a.
garantisce che utilizzerà le informazioni esclusivamente a scopo di analisi nel contesto della lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata o il finanziamento del terrorismo;
b.
garantisce che accoglierà richieste analoghe della Svizzera;
c.
garantisce che rispetterà il segreto d’ufficio o il segreto professionale;
d.
garantisce che trasmetterà a terzi le informazioni ricevute soltanto con l’esplicito consenso dell’Ufficio di comunicazione; e
e.
rispetta le condizioni e le restrizioni d’uso dell’Ufficio di comunicazione.

2 L’Ufficio di comunicazione è autorizzato a trasmettere segnatamente le informazioni seguenti:

a.186
il nome dell’intermediario finanziario o del commerciante, a condizione che sia garantito l’anonimato dell’autore della comunicazione o della persona che ha adempiuto l’obbligo d’informare sancito dalla presente legge;
b.
il nome del titolare del conto, il numero del conto e il saldo del conto;
c.
l’avente economicamente diritto;
d.
indicazioni sulle transazioni.

3 L’Ufficio di comunicazione trasmette le informazioni sotto forma di rapporto.

4 L’Ufficio di comunicazione può autorizzare l’ufficio di comunicazione estero a trasmettere le informazioni a un’altra autorità, se quest’ultima garantisce che:

a.
utilizzerà le informazioni esclusivamente:
1.
a scopo di analisi nel contesto della lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata o il finanziamento del terrorismo, o
2.
per aprire un procedimento penale per riciclaggio di denaro o i suoi reati preliminari, per criminalità organizzata o per finanziamento del terrorismo oppure per suffragare una domanda di assistenza giudiziaria nel quadro di un tale procedimento penale;
b.
non utilizzerà le informazioni per perseguire reati che secondo il diritto svizzero non costituiscono reati preliminari del riciclaggio di denaro;
c.
non utilizzerà le informazioni come mezzi di prova; e
d.
rispetterà il segreto d’ufficio o il segreto professionale.

5 Se la richiesta di trasmissione a un’altra autorità estera riguarda un caso che in Svizzera è oggetto di un procedimento penale, l’Ufficio di comunicazione chiede dapprima l’autorizzazione del pubblico ministero responsabile del procedimento.

6 L’Ufficio di comunicazione può disciplinare in modo più particolareggiato con gli uffici di comunicazione esteri le modalità di collaborazione.

185 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU 2013 3493; FF 2012 6199).

186 Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

Art. 31 Refusal to provide information

A request for information from a foreign reporting office shall not be granted if:

a.
the request has no connection with Switzerland;
b.
the request requires the application of procedural compulsion or other measures or acts for which Swiss law stipulates mutual assistance procedures or another procedure regulated in special legislation or an international treaty;
c.
national interests or public security and order will be prejudiced.

187 Amended by No I of the FA of 21 June 2013, in force since 1 Nov. 2013 (AS 2013 3493; BBl 2012 6941).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.