1 Per persone politicamente esposte a tenore della presente legge s’intendono le seguenti persone:
2 Sono considerate persone legate a persone politicamente esposte le persone fisiche che sono riconoscibilmente legate per motivi familiari, personali o d’affari alle persone di cui al capoverso 1.
3 Sono considerate aventi economicamente diritto di una persona giuridica operativa le persone fisiche che, in definitiva, la controllano partecipandovi direttamente o indirettamente, da soli o d’intesa con terzi, con almeno il 25 per cento del capitale o dei voti o la controllano in altro modo. Se non è possibile accertarle, occorre accertare l’identità del membro superiore dell’organo direttivo.
4 Le persone politicamente esposte in Svizzera non sono più considerate tali ai sensi della presente legge 18 mesi dopo aver cessato l’esercizio della funzione. Sono fatti salvi gli obblighi generali di diligenza degli intermediari finanziari.
5 Sono considerate federazioni sportive internazionali ai sensi del capoverso 1 lettera c il Comitato internazionale olimpico e le organizzazioni non governative da questi riconosciute che dirigono una o più discipline sportive sul piano mondiale.
29 Introdotto dal n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).
1 Politically exposed persons in terms of this Act are:
2 The family members and close associates of politically exposed persons are individuals who are closely connected to persons under paragraph 1 either through their family or for social or professional reasons.
3 The beneficial owners of an operating legal entity are the natural persons who ultimately control the legal entity in that they directly or indirectly, alone or in concert with third parties, hold at least 25 per cent of the capital or voting rights in the legal entity or otherwise control it. If the beneficial owners cannot be identified, the most senior member of the legal entity’s executive body must be identified.
4 Domestic politically exposed persons are no longer regarded as being politically exposed in terms of this Act when 18 months have elapsed since they relinquished their position. The general duties of due diligence for financial intermediaries are reserved.
29 Inserted by No I 7 of the FA of 12 Dec. 2014 on the Implementation of the 2012 revision of the Recommendations of the Financial Action Task Force, in force since 1 Jan. 2016 (AS 2015 1389; BBl 2014 605).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.