Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD)

955.0 Federal Act of 10 October 1997 on Combating Money Laundering and Terrorist Financing in the Financial Sector (Anti-Money Laundering Act, AMLA)

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Art. 29a Autorità penali

1 Le autorità penali comunicano quanto prima all’Ufficio di comunicazione tutti i procedimenti pendenti relativi agli articoli 260ter, 260quinquies capoverso 1, 305bis e 305ter capoverso 1 CP179.180 Gli inviano quanto prima le loro sentenze e decisioni di non luogo a procedere, con le relative motivazioni.

2 Le autorità penali comunicano inoltre senza indugio all’Ufficio di comunicazione le decisioni che hanno pronunciato in base alle denunce loro trasmesse dallo stesso.

2bis Le autorità penali utilizzano le informazioni trasmesse dall’Ufficio di comunicazione conformemente alle condizioni da esso stabilite nel caso specifico in conformità con l’articolo 29 capoverso 2ter.181

3 Le autorità penali possono trasmettere alla FINMA, alla CFCG, all’autorità intercantonale e all’Ufficio centrale tutte le informazioni e tutti i documenti di cui questi necessitano per l’adempimento dei loro compiti, sempreché il procedimento penale non ne sia intralciato.182

4 La FINMA, la CFCG, l’autorità intercantonale e l’Ufficio centrale coordinano gli eventuali interventi nei confronti di un intermediario finanziario con le competenti autorità di perseguimento penale. Consultano le competenti autorità di perseguimento penale prima di un’eventuale trasmissione delle informazioni e dei documenti ricevuti.183

178 Introdotto dal n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d’azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687).

179 RS 311.0

180 Nuovo testo giusta l’all. n. II 6 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 360; FF 2018 5439).

181 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

182 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

183 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

Art. 29b

1 The Reporting Office may exchange with the supervisory organisations and self-regulatory organisations all information that is necessary for the application of this Act.

2 It may only pass on information from prosecution authorities with their express consent to supervisory organisations and self-regulatory organisations.

3 It may only pass on information from foreign reporting offices with their express consent and exclusively for the purposes specified in Article 29 paragraph 2bis to supervisory organisations and self-regulatory organisations.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.