(art. 52 cpv. 1 e 53 LIsFi)
Prima di procedere alla scioglimento di una succursale, l’istituto finanziario estero richiede l’approvazione della FINMA.
(Art. 52 para. 1 and 53 FinIA)
The foreign financial institution shall obtain the approval of FINMA before closing a branch.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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