(art. 52 cpv. 1 e 53 LIsFi)
1 Le succursali possono allestire il loro conto annuale e le loro chiusure intermedie secondo le prescrizioni applicabili all’istituto finanziario estero, sempre che soddisfino gli standard internazionali in materia di presentazione dei conti.
2 Devono essere esposti separatamente i crediti e gli impegni:
3 Il capoverso 2 si applica anche alle operazioni fuori bilancio.
4 La succursale trasmette il suo conto annuale e le sue chiusure intermedie:
5 La pubblicazione non è richiesta.
(Art. 52 para. 1 and 53 FinIA)
1 Branches may draw up their annual and interim accounts in accordance with the provisions which apply to the foreign financial institution, provided they satisfy international standards of accounting.
2 Claims and liabilities must be stated separately:
3 Paragraph 2 also applies to off-balance-sheet business.
4 A branch shall send its annual and interim accounts:
5 Publication is not required.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.