(art.32 LIsFi)
1 La gestione autonoma del fondo di investimento in nome proprio e per conto degli investitori da parte della direzione del fondo comprende in particolare:
2 Gli istituti che si occupano esclusivamente dell’amministrazione per conto di una società di investimento a capitale variabile (SICAV) con gestione di terzi secondo la LICol21 effettuano autonomamente la gestione del fondo di investimento e sono sottoposti, in quanto direzioni dei fondi, all’obbligo di autorizzazione secondo l’articolo 5 capoverso 1 in combinato disposto con l’articolo 32 LIsFi.
(Art. 32 FinIA)
1 The independent management of investment funds in its own name and for the account of investors by the fund management company comprises in particular:
2 Institutions which engage solely in administration activities for externally managed SICAVs pursuant to CISA21 manage investment funds independently and as fund management companies require authorisation in accordance with Article 5 paragraph 1 in conjunction with Article 32 FinIA.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.