(art. 2 LIsFi)
La presente ordinanza si applica agli istituti finanziari che esercitano la loro attività in Svizzera o dalla Svizzera.
(Art. 2 FinIA)
This Ordinance applies to financial institutions operating in or from Switzerland.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.