(art. 88 e 108 LICol)
1 I metodi di valutazione applicati (art. 85) devono essere pubblicati nel rapporto annuale e nel rapporto semestrale.
2 Se un investimento è iscritto a bilancio al di sotto del suo valore d’acquisto, quest’ultimo deve essere pubblicato.
3 Per gli investimenti collettivi di capitale che possono investire più del 10 per cento del loro patrimonio in «private equity», le informazioni minime seguenti devono essere riportate per i singoli investimenti in «private equity», strutturati secondo il tipo e lo stadio di sviluppo, sempre che la loro parte superi il 2 per cento del patrimonio dell’investimento collettivo di capitale:
(Arts. 88 and 108 CISA)
1 The valuation methods applied (Art. 85) must be disclosed in the annual and semi-annual reports.
2 If an investment is recognised below cost, this fact must be disclosed.
3 In the case of collective investment schemes which can invest more than 10 percent of their assets in private equity, the following minimum information on the individual private equity investments, classified by type and phase of development, must be provided if they account for more than 2 percent of the assets of the collective investment scheme:
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