Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

951.312 Ordinanza del 27 agosto 2014 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sugli investimenti collettivi di capitale (Ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi, OICol-FINMA)

951.312 Ordinance of 27 August 2014 of the Swiss Financial Market Supervisory Authority on Collective Investment Schemes (FINMA Collective Investment Schemes Ordinance, CISO-FINMA)

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Art. 6 Volume e durata

1 La direzione del fondo o la SICAV non può prestare più del 50 per cento di un genere che può essere oggetto di prestito se deve rispettare un termine di disdetta prima di poter di nuovo disporre giuridicamente dei valori mobiliari.

2 La direzione del fondo o la SICAV può invece prestare la totalità di un genere che può essere oggetto di prestito se il mutuatario o l’intermediario le garantisce che il giorno feriale bancario stesso o quello successivo essa potrà di nuovo disporre giuridicamente dei valori mobiliari prestati.

Art. 6 Scope and duration

1 If the fund management company or SICAV is required to observe a notice period before it may again have legal control of the loaned securities, it may not lend more than 50 percent of the eligible holding of a particular security.

2 If, however, the borrower or intermediary provides a contractual guarantee to the fund management company or SICAV that the latter may again legally dispose of the loaned securities on the same or following banking day, the fund management company or SICAV may lend the entire eligible holding of a particular security.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.