1 I crediti nei confronti delle controparti relativi a operazioni con derivati devono essere calcolati sulla base dei valori di rimpiazzo positivi attuali.
2 I valori di rimpiazzo positivi e negativi relativi a operazioni con derivati con la stessa controparte possono essere compensati se con tale controparte è stato stipulato un accordo di compensazione («netting»), che ottempera ai requisiti di legge ed è giuridicamente applicabile.
3 I crediti relativi a operazioni con derivati nei confronti di una controparte centrale di una borsa o di un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico non devono essere presi in considerazione se:
1 Claims against counterparties arising from derivative transactions must be calculated on the basis of the current positive replacement values.
2 Positive and negative replacement values arising from transactions in derivatives with the same counterparty may be netted if a netting agreement exists that meets the current legal requirements and is legally enforceable.
3 Claims arising from derivative transactions against a central counterparty of an exchange or another regulated market open to the public must not be taken into account if:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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