1 Se con un derivato la direzione del fondo o la SICAV stipula un impegno alla consegna fisica di un sottostante, il derivato deve essere coperto con il rispettivo sottostante.
2 La copertura di tale impegno con altri investimenti è autorizzata se gli investimenti e i sottostanti sono altamente liquidi e a una richiesta di consegna possono essere acquistati o venduti in ogni momento.
3 La direzione del fondo o la SICAV deve poter disporre in ogni momento e senza restrizioni di tali sottostanti o investimenti.
1 If the fund management company or SICAV enters into a physical delivery obligation in respect of a derivative, this derivative must be covered by the corresponding underlyings.
2 Cover of such an obligation with other investments is permitted if the investments and the underlyings are highly liquid and, if delivery is requested, they may be purchased or sold at any time.
3 The fund management company or SICAV must have unrestricted access to these underlyings or investments at all times.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.