1 La direzione del fondo o la SICAV conclude operazioni con derivati che sono negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico.
2 Le operazioni con derivati OTC (operazioni OTC) sono autorizzate se le condizioni di cui agli articoli 30 e 31 sono soddisfatte.
1 The fund management company or SICAV shall conclude derivative transactions on an exchange or other regulated market which is open to the public.
2 Transactions with OTC derivatives (OTC transactions) are permitted, provided the conditions stipulated in Articles 30 and 31 are met.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.