1 La direzione del fondo o la SICAV non può mettere in pensione più del 50 per cento di un genere che può essere oggetto di «repo» se deve rispettare un termine di disdetta prima di poter di nuovo disporre giuridicamente dei valori mobiliari messi in pensione.
2 La direzione del fondo o la SICAV può invece mettere in pensione la totalità di un genere che può essere oggetto di «repo» se il mutuatario o l’intermediario le garantisce che il giorno feriale bancario stesso o quello successivo essa potrà di nuovo disporre giuridicamente dei valori mobiliari messi in pensione.
1 If the fund management company or SICAV must observe a notice period before it can again have legal control of the securities under the repurchase agreement, it may not use more than 50 percent of its holdings of a particular security eligible for repo transactions.
2 If, however, the counterparty or intermediary provides the fund management company or SICAV with a contractual guarantee that the latter may again have legal control of the securities under the repurchase agreement on the same or following banking day, its entire holding of a particular security eligible for repo transactions may be used.
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