(art. 26 cpv. 3, 79, 80, 83 cpv. 4 LICol e 35a cpv. 1 lett. l, 39 OICol46)
1 Il prezzo di emissione, il prezzo di riscatto e il valore netto di inventario sono pubblicati negli organi di stampa o sulle piattaforme elettroniche indicate nel prospetto a ogni emissione e riscatto di quote.
2 I prezzi dei fondi in valori mobiliari e altri fondi devono inoltre essere pubblicati almeno due volte al mese.
3 Per i seguenti investimenti collettivi di capitale i prezzi devono essere pubblicati almeno una volta al mese:
4 Le settimane e i giorni nei quali è effettuata la pubblicazione secondo i capoversi 2 e 3 vanno indicati nel prospetto.
5 Se il valore netto di inventario è pubblicato, deve essere aggiunta la menzione «commissioni non comprese».
(Arts. 26 para. 3, 79, 80, 83 para. 4 CISA; Art. 35a para. 1 let. 1 and 39 CISO46)
1 The issue and redemption price, or net asset value, must be published in the print media or electronic platforms cited in the prospectus each time units are issued and redeemed.
2 Prices for securities funds and other funds must also be published at least twice a month.
3 Prices of the following collective investment schemes must be published at least once a month:
4 The weeks and weekdays on which publication takes place pursuant to paragraphs 2 and 3 must be stated in the prospectus.
5 If the net asset value is published, it must be flagged «exclusive of commission».
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.