1 Le agevolazioni e le possibilità di ridurre le indicazioni nel prospetto sono indicate negli allegati 1–5. Se è concessa un’agevolazione, si può rinunciare alla relativa indicazione.
2 Gli emittenti ai sensi dell’articolo 47 capoverso 2 lettera c LSerFi sono emittenti che al momento dell’offerta pubblica o dell’ammissione al commercio dei valori mobiliari in questione:
3 Le agevolazioni e le possibilità di ridurre il contenuto del prospetto secondo il presente articolo possono essere richieste, anziché dall’emittente, da un garante o da un prestatore di cauzioni che adempie le condizioni di cui al capoverso 2.
4 In caso di ripetute sanzioni inflitte all’emittente a causa di una violazione grave degli obblighi connessi con il mantenimento dell’ammissione al commercio, l’organo di verifica può negare il ricorso alle agevolazioni e alle possibilità di ridurre il contenuto del prospetto.
1 Relaxations of requirements as well as options for abridging the information in the prospectus are indicated in Annexes 1–5. If a relaxation of requirements is granted, the respective information may be dispensed with.
2 Issuers within the meaning of Article 47 paragraph 2 letter c FinSA are issuers that at the time of the public offer or admission to trading of the securities in question:
3 In place of the issuer, a guarantor or security provider may, provided they satisfy the conditions set out in paragraph 2, request relaxations of requirements as well as options for abridging in accordance with the present Article.
4 If the issuer is repeatedly sanctioned for a serious violation of obligations to maintain admission to trading, the reviewing body may deny the invocation of relaxations of requirements as well as options for abridging.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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