(art. 31 cpv. 4 LSerFi)
Il servizio di registrazione conserva per dieci anni i documenti e gli atti sui quali si basa la registrazione.
(Art. 31 para. 4 FinSA)
The registration body shall retain registration documents and records for a period of ten years.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.