(art. 31 cpv. 3 LSerFi)
1 Il servizio di registrazione può delegare a terzi soltanto attività di importanza secondaria.
2 I terzi devono disporre delle capacità, delle conoscenze e dell’esperienza necessarie per svolgere le attività delegate.
3 Il servizio di registrazione istruisce e sorveglia accuratamente i terzi di cui si avvale.
4 La delega deve essere convenuta in forma scritta o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo.
(Art. 31 para. 3 FinSA)
1 The registration body may only delegate activities of minor significance to third parties.
2 The third parties must have the necessary skills, knowledge and experience to perform the delegated activities.
3 The registration body shall carefully instruct and monitor the appointed third parties.
4 Delegation must be agreed in writing or in another form demonstrable via text.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.