(art. 31 cpv. 1 LSerFi)
1 Il servizio di registrazione redige annualmente un rapporto sulla sua attività, destinato alla FINMA. In particolare il rapporto fornisce indicazioni anche sul coordinamento con eventuali altri servizi di registrazione.
2 I seguenti cambiamenti devono essere comunicati previamente alla FINMA:
3 Questi cambiamenti non devono essere approvati dalla FINMA.
4 Se abilita più servizi di registrazione, la FINMA provvede a un coordinamento adeguato della loro prassi.
(Art. 31 para. 1 FinSA)
1 The registration body shall draw up an annual activity report for submission to FINMA. This report shall also contain, in particular, details of coordination with other registration bodies.
2 FINMA must be given prior notice of the following changes:
3 These changes do not require approval from FINMA.
4 If FINMA grants a licence to several registration bodies, it will ensure appropriate coordination of their practice.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.