(art. 11 e 12 LSerFi)
Nel caso di clienti che operano tramite un rappresentante autorizzato, per la verifica dell’appropriatezza e dell’adeguatezza il fornitore di servizi finanziari considera le conoscenze e l’esperienza del rappresentante.
(Art. 11 and 12 FinSA)
In the case of clients acting through an authorised person, the financial service provider will take account of the knowledge and experience of this person for the purpose of the assessment of appropriateness.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.