(art. 9 cpv. 1 LSerFi)
Ai clienti le informazioni devono essere comunicate in modo da lasciare loro sufficiente tempo a disposizione per comprendere le informazioni in vista della conclusione del contratto o della fornitura del servizio finanziario.
(Art. 9 para. 1 FinSA)
Clients shall be informed in such a way that they have sufficient time to understand the information regarding the signing of the contract or the provision of the financial service.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.