(art. 8 cpv. 3, 9 cpv. 2 e 3 e 63 lett. c LSerFi)
1 Le informazioni di cui agli articoli 6–11 devono essere messe a disposizione del cliente privato su un supporto durevole o su un sito Internet.
2 Se le informazioni sono messe a disposizione su un sito Internet, il fornitore di servizi finanziari deve:
(Art. 8 para. 3, 9 para. 2 and 3 and 63 let. c FinSA)
1 The information in accordance with Articles 6–11 shall be made available to the retail client on a durable data medium or via a website.
2 If the information is made available via a website, the financial service provider shall:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.