La FINMA, l’organismo di vigilanza, il servizio di registrazione, l’organo di verifica, l’organo di mediazione e il DFF possono trasmettersi le informazioni non accessibili al pubblico di cui necessitano per l’adempimento dei loro compiti.
FINMA, the supervisory organisation, the registration body, the reviewing body, the ombudsman's office and the FDF may exchange information not in the public domain which they require to fulfil their tasks.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.