1 I fornitori di servizi finanziari interessati da una domanda di mediazione presso un organo di mediazione devono partecipare alla procedura.
2 Essi devono ottemperare entro i termini stabiliti a citazioni, inviti a esprimere un parere e richieste di informazione dell’organo di mediazione.
1 Financial service providers that are affected by a mediation request to an ombudsman for dispute resolution must participate in the proceedings.
2 They must respond promptly to summonses, requests for comments, and any enquiries from ombudsman's offices.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.