Al più tardi all’inizio della loro attività, i fornitori di servizi finanziari devono essere affiliati a un organo di mediazione; sono eccettuati da tale obbligo quelli che forniscono tali servizi unicamente a clienti professionali o istituzionali ai sensi dell’articolo 4 capoversi 3 e 4.
45 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 25 set. 2020 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 33; FF 2020 221).
Financial service providers that do not provide financial services exclusively to institutional or professional clients in accordance with Article 4 paragraphs 3 and 4 must affiliate to an ombudsman at the latest on commencing their activity.
47 Amended by No I 4 of the FA of 25 Sept. 2020 on the Adaptation of Federal Law to Developments in Distributed Ledger Technology, in force since 1 Feb. 2021 (AS 2021 33; BBl 2020 233).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.