1 La pubblicità relativa agli strumenti finanziari deve essere chiaramente riconoscibile come tale.
2 Nella pubblicità si rinvia al prospetto e al foglio informativo di base relativo allo strumento finanziario in questione e si indica dove si possono ottenere.
3 La pubblicità e le altre informazioni sugli strumenti finanziari destinate agli investitori devono corrispondere alle indicazioni contenute nel prospetto e nel foglio informativo di base.
1 Advertising for financial instruments must be clearly indicated as such.
2 Advertising must mention the prospectus and the key information document for the financial instrument in question, as well as where these can be obtained.
3 Advertising and other information on financial instruments intended for investors must correspond to the details given in the prospectus and the key information document.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.