1 L’emittente comunica tempestivamente le modifiche dei diritti connessi ai valori mobiliari affinché agli investitori sia garantito l’esercizio dei propri diritti.
2 Per il rimanente, il contenuto e l’estensione della pubblicazione si fondano sulle condizioni di emissione. L’articolo 64 capoversi 3 e 4 si applica per analogia.
3 Sono fatte salve disposizioni di legge speciali.
1 The issuer shall announce changes to the rights associated with securities sufficiently early to ensure that investors can exercise their rights.
2 The content and scope of the publication shall otherwise be based on the issuing conditions. Article 64 paragraphs 3 and 4 apply by analogy.
3 Special statutory provisions remain reserved.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.