La FINMA può esentare integralmente o parzialmente dalle disposizioni del presente capitolo gli investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol30, sempreché essi siano accessibili esclusivamente a investitori qualificati secondo l’articolo 10 capoversi 3 e 3ter LICol e l’obiettivo di protezione della legge non ne risulti pregiudicato.
FINMA may exempt collective investment schemes under the CISA32 from all or some of the provisions of this chapter provided that they are open only to qualified investors in accordance with Article 10 paragraphs 3 and 3ter CISA and the protective purpose of the law is not thereby affected.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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