1 Il Consiglio federale può stabilire agevolazioni riguardo all’obbligo di pubblicazione del prospetto e dei supplementi per gli emittenti che nel corso del precedente esercizio non hanno oltrepassato due dei valori seguenti:
2 Il Consiglio federale può inoltre stabilire agevolazioni in particolare per:
3 Il Consiglio federale definisce le agevolazioni in maniera uniforme, tenendo conto in particolare:
1 The Federal Council may grant a relaxation of the duty to publish a prospectus and supplements to issuers that have not exceeded two of the following volumes in the preceding financial year:
2 It may also grant a relaxation of the requirements particularly to:
3 It shall grant a relaxation of the requirements uniformly and, in particular, with respect to:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.