1 I fornitori di servizi finanziari prevedono misure volte a impedire che i collaboratori utilizzino abusivamente, nel quadro di operazioni che effettuano per proprio conto, le informazioni di cui dispongono soltanto in virtù della loro funzione.
2 Essi emanano istruzioni interne sulle misure di sorveglianza necessarie.
1 Financial service providers shall take measures to prevent staff from misusing for own-account transactions any information made available to them only by virtue of their function.
2 They shall issue an internal directive on the required monitoring measures.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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