Un prodotto è reputato di origine svizzera se è stato totalmente ottenuto o fabbricato sul territorio interno o se ivi è stato oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
A product shall be considered to be of Swiss origin if it either has been wholly obtained or produced or has been sufficiently worked or processed within the territory.
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This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.