Un prodotto del territorio interno temporaneamente esportato per essere lavorato, trasformato o migliorato mantiene l’origine svizzera se il valore aggiunto all’estero non supera il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto per il quale si intende ottenere l’attestazione originale.
A domestic product that is temporarily exported for working, processing or repair shall retain its Swiss origin if the value added abroad does not exceed 50% of the ex-works price of the product for which originating status is claimed.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.