1 Le autorizzazioni sono rilasciate unicamente a persone fisiche o giuridiche che hanno il domicilio, la sede o la stabile organizzazione nel territorio doganale svizzero o in un territorio escluso dalla linea doganale svizzera. In casi motivati la SECO può prevedere eccezioni.
2 Per il rilascio di un’autorizzazione a una persona giuridica dev’essere fornita alla SECO la prova di un controllo attendibile, all’interno dell’azienda, del rispetto delle prescrizioni in materia di controlli delle esportazioni.
3 Per l’esportazione di armi da fuoco, relative parti e accessori, nonché munizioni ed elementi di munizioni dev’essere stata rilasciata un’autorizzazione d’importazione da parte dello Stato di destinazione, sempreché il destinatario non sia un Governo estero o un’azienda che agisce per conto di quest’ultimo. Al posto di un’autorizzazione d’importazione può essere fornita una prova che una tale autorizzazione non è necessaria.
1 Licences are issued only to natural persons or legal entities that are domiciled or have their registered office or permanent establishment on the Swiss customs territory or in a Swiss customs-free zone. SECO may provide for exceptions in justified cases.
2 Where the licence is for a legal entity, the applicant must provide SECO with proof of reliable internal controls on compliance with the export control regulations.
3 For the export of firearms, their parts and components and accessories as well as ammunition and ammunition parts and components an import certificate from the destination state must also be submitted unless the recipient is a foreign government or a company acting for a foreign government. Instead of the import certificate, proof may be provided that such a certificate is not required.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.