1 Chi fornisce legno o prodotti del legno ai consumatori ha l’obbligo di:
2 Previa consultazione del DATEC, il DEFR definisce il sistema di riferimento per l’uso dei nomi commerciali e dei nomi scientifici.
3 Nei casi in cui il legno non può essere classificato secondo un tipo di legno determinato oppure se il tipo di legno non può essere determinato in modo univoco è possibile indicare più tipi di legno o la specie.
4 Per materiali legnosi composti da trucioli o fibre di legno è permessa l’indicazione «legno misto».
5 Per i prodotti composti da più di tre tipi di legno diversi occorre indicare perlomeno i tre tipi di legno presenti in maggiore quantità. Il tipo di legno di un piallaccio va indicato se quest’ultimo ricopre la superficie di un prodotto soggetto all’obbligo di dichiarazione.
1 Any person who supplies timber or timber products to consumers must:
2 The EAER, after consulting DETEC, shall specify the reference system for the trade names and scientific names to be used.
3 If the timber cannot be allocated to a specific species or if the species cannot be determined with certainty, several timber species or the genus may be given.
4 In the case of derived wood products based on wood chips or wood fibres, the indication «mixed timber» is permitted.
5 In the case of products that are composed of more than three components made of different timber species, at least the three species that make up the largest proportion by mass of the product must be indicated. The timber species of a veneer must be indicated if it covers the surface of a product subject to declaration.
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