1 Gli uffici di controllo cantonali versano ogni anno un’indennità all’Ufficio centrale.
2 L’indennità è costituita da un importo fisso e da una componente variabile che dipende dal fatturato lordo generato dagli emolumenti riscossi conformemente agli articoli 5–9.
3 L’indennità è disciplinata nel quadro di una convenzione sulle prestazioni amministrativa.
1 The cantonal assay offices pay an annual fee to the Central Office.
2 This consists of a fixed sum and a variable amount depending on the gross turnover generated by the fees charged in accordance with Articles 5 to 9.
3 The compensation is governed by an administrative service level agreement.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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