Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 94 Commercio
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 94 Trade

941.319 Ordinanza del 6 novembre 2019 sulla riscossione di emolumenti e tasse di vigilanza da parte del controllo dei metalli preziosi (OEm-CMP)

941.319 Ordinance of 6 November 2019 on the Fees for Precious Metal Control (PMC-FeeO)

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Art. 10 Determinazione del titolo su campioni

1 Per campione si intende un oggetto, un pezzo o qualsiasi tipo di prelievo dello stesso materiale che non corrisponde né a un lotto né a un prodotto della fusione.

2 Per la determinazione del titolo su campioni si applicano le aliquote di cui all’allegato.

3 L’emolumento copre la quantità di analisi necessarie alla determinazione del titolo su un singolo campione.

4 Per determinazione del titolo con tempi d’analisi ridotti si intendono le analisi per la valutazione della conformità del titolo legale eseguite su un singolo metallo analizzato.

5 Per le analisi di arbitraggio l’emolumento per la determinazione del titolo è raddoppiato.

6 Per le determinazioni del titolo che non possono essere effettuate con metodi d’analisi standardizzati, gli emolumenti sono calcolati in funzione del tempo impiegato.

Art. 10 Assay of the fineness of samples

1 A sample is defined as an object, a piece or any type of specimen taken from the same material which does not correspond to a parcel or a melted product.

2 For assaying the fineness of samples, the fees specified in the Annex apply.

3 The fee covers the number of analyses necessary to assay the fineness of the sample.

4 Reduced-scope fineness assays include analyses for conformity with the legal standard of fineness on a single analysed metal.

5 The fee for assaying the fineness is doubled in the case of arbitration analysis.

6 For assays of fineness that cannot be carried out using standardised testing methods, the fees are based on time spent.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.