1 La Banca nazionale svizzera può ritirare determinati tagli, tipi e serie di biglietti.
2 Le casse pubbliche della Confederazione accettano in pagamento al loro valore nominale, nei sei mesi che seguono la data della prima pubblicazione, i biglietti ritirati.
3 Senza pregiudizio delle disposizioni del capoverso 4, la Banca nazionale svizzera è tenuta a cambiare al loro valore nominale i biglietti ritirati che sono stati emessi dal 1976 e appartenenti alla sesta serie di biglietti o a una serie successiva. È fatto salvo l’articolo 8.7
4 Trascorsi 25 anni a contare dalla prima pubblicazione del ritiro, il controvalore dei biglietti ritirati non presentati per il cambio è attribuito come segue:
7 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2019 (Termine per il cambio dei biglietti di banca), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3769, FF 2018 897).
8 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2019 (Termine per il cambio dei biglietti di banca), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3769, FF 2018 897).
1 The National Bank may recall note denominations, types and series.
2 The public cash offices of the Confederation shall accept the recalled notes in payment at their nominal value for a period of six months following the first notice of recall.
3 Notwithstanding paragraph 4 and subject to Article 8, the National Bank is required to exchange at nominal value recalled notes that were issued from 1976 as part of the sixth banknote series or as a subsequent series.6
4 The equivalent value of recalled notes that are not returned for exchange shall be allocated after 25 years from the first notice of the recall as follows:
6 Amended by No I of the FA of 21 June 2019 (Time Limit for Exchanging Banknotes), in force since 1 Jan. 2020 (AS 2019 3769; BBl 2018 1097).
7 Amended by No I of the FA of 21 June 2019 (Time Limit for Exchanging Banknotes), in force since 1 Jan. 2020 (AS 2019 3769; BBl 2018 1097).
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