Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 94 Commercio
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 94 Trade

941.10 Legge federale del 22 dicembre 1999 sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento (LUMP)

941.10 Federal Act of 22 December 1999 on Currency and Payment Instruments (CPIA)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 8 Sostituzione dei biglietti

1 La Banca nazionale svizzera è tenuta a rimborsare il controvalore del biglietto danneggiato quando la serie cui appartiene e il numero possono essere riconosciuti e se il portatore ne presenta un frammento maggiore della metà oppure fornisce la prova che il resto del biglietto è stato distrutto.6

2 Essa non è tenuta a risarcimento alcuno per i biglietti distrutti, perduti o falsi.

6 Nuovo testo giusta la LF del 21 giu. 2019 (Termine per il cambio dei biglietti di banca), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2020 3769, FF 2018 897).

Art. 8 Replacement of banknotes

The National Bank shall provide compensation for a damaged note, provided that its series and number are recognisable and the holder presents a part that is larger than half or proves that the missing part of the note has been destroyed.

The National Bank shall not provide any compensation for destroyed, lost or counterfeit notes.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.