1 L’impresa è tenuta a documentare le sue attività. Deve essere in grado di mettere in ogni tempo a disposizione della Segreteria di Stato DFAE le informazioni e i documenti seguenti:
2 I membri della direzione conservano per dieci anni le informazioni e i documenti menzionati al capoverso 1. Questo termine non scade con la cessazione dell’attività dell’impresa.
1 The company is obliged to keep records of its activities. It must be able to provide the State Secretariat FDFA with the following information and documents at any time:
2 The members of management board shall retain the information and documents mentioned in paragraph 1 for ten years. This period does not end if the company ceases business operations.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.