935.41 Legge federale del 27 settembre 2013 sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero (LPSP)
935.41 Federal Act of 27 September 2013 on Private Security Services provided Abroad (PSSA)
Art. 9 Grave violazione dei diritti dell’uomo
È vietato:
- a.
- fornire dalla Svizzera prestazioni di sicurezza private o prestazioni connesse con queste ultime, che si presume saranno utilizzate dai destinatari nel quadro della commissione di gravi violazioni dei diritti dell’uomo;
- b.
- costituire, stabilire, gestire o dirigere in Svizzera un’impresa che fornisce prestazioni di sicurezza private o prestazioni connesse con queste ultime, che si presume saranno utilizzate dai destinatari nel quadro della commissione di gravi violazioni dei diritti dell’uomo;
- c.
- controllare dalla Svizzera un’impresa che fornisce prestazioni di sicurezza private o prestazioni connesse con queste ultime, che si presume saranno utilizzate dai destinatari nel quadro della commissione di gravi violazioni dei diritti dell’uomo.
Art. 9 Serious violations of human rights
It is prohibited:
- a.
- to provide, from Switzerland, private security services or services in connection therewith if it may be assumed that the recipients will use the services in connection with the commission of serious human rights violations;
- b.
- to establish, base, operate, or manage, in Switzerland, a company that provides private security services, or services in connection therewith, if it may be assumed that the recipients will use the services in connection with the commission of serious violations of human rights;
- c.
- to exercise control, from Switzerland, over a company that provides private security services, or services in connection therewith, if it may be assumed that the recipients will use the services in connection with the commission of serious human rights violations.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.