(art. 37b LFo)
1 Un’indennità può essere versata nei casi di rigore se singoli hanno subito un pregiudizio particolarmente grave e non si può ragionevolmente pretendere che essi abbiano a sopportare il danno da sé.
2 Le domande di indennità, debitamente motivate, devono essere presentate al servizio cantonale competente dopo l’accertamento del danno, ma al più tardi a un anno dall’esecuzione dei provvedimenti.
3 Non è accordata nessuna indennità per perdita di guadagno o danni immateriali.
4 La Confederazione rimborsa ai Cantoni, nel quadro delle indennità globali di cui all’articolo 40a, dal 35 al 50 per cento delle spese cagionate dal versamento delle indennità.
70 Introdotto dal n. I dell’O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3215).
(Art. 37b ForA)
1 Compensation may be paid in cases of hardship if individuals are particularly badly effected and cannot be expected to meet the cost of the damage themselves.
2 Applications for compensation are to be submitted, with reasons given, once the damage has been ascertained but no later than one year after the measures have been put in place by the competent cantonal authorities.
3 No compensation is paid for loss of yield or immaterial damage.
4 The Confederation shall reimburse the cantons between 35 and 50 per cent of the cost of compensation payments in accordance with the provision on global financial assistance in Article 40a.
66 Inserted by No I of the O of 17 Aug. 2016, in force since 1 Jan. 2017 (AS 2016 3215).
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